Il termine annuale per la dichiarazione di fallimento decorre sempre dalla data di cancellazione dal registro delle imprese

Il termine annuale per la dichiarazione di fallimento decorre sempre dalla data di cancellazione dal registro delle imprese
12 Settembre 2016: Il termine annuale per la dichiarazione di fallimento decorre sempre dalla data di cancellazione dal registro delle imprese 12 Settembre 2016

Così ha statuito la Corte di Cassazione con sentenza n. 17360/2016, depositata il 26 agosto 2016. Secondo la Suprema Corte, infatti, il termine di un anno, entro il quale l’imprenditore che abbia cessato la propria attività può essere dichiarato fallito, ai sensi dell’art. 10 l. fall., decorre sempre e comunque dalla data in cui è avvenuta la cancellazione dal registro delle imprese. Sicchè al debitore, è preclusa la prova del fatto che, in realtà, la cessazione dell'attività d’impresa sia in concreto avvenuta in data anteriore alla predetta cancellazione, perché irrilevante ai fini della decorrenza del termine annuale prescritto dalla norma. E ciò in quanto solo al momento della cancellazione dal registro delle imprese la cessazione dell’attività è formalmente portata a conoscenza dei terzi, la cui tutela sarebbe vanificata se all’imprenditore fosse consentito di dimostrare una diversa ed anteriore data di cessazione della propria attività rispetto a quella della cancellazione dal registro delle imprese, col risultato di sottrarlo alla dichiarazione di fallimento per effetto del ritardo (a lui stesso imputabile) con il quale fosse stata eseguita la suddetta cancellazione.

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